Centro di Cultura e Civiltà Contadina - Biblioteca Internazionale "La Vigna"

Statuto dell'associazione

 

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E’ costituita l’Associazione denominata “CENTRO DI CULTURA E CIVILTA’ CONTADINA – BIBLIOTECA INTERNAZIONALE LA VIGNA”, che nel seguito di questo statuto verrà denominata il Centro, di cui i soci fondatori sono stati:

  • il sig. DEMETRIO ZACCARIA;

  • Il COMUNE DI VICENZA;

  • La CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI VICENZA;

  • Il CONSORZIO TRA IL COMUNE DI VICENZA E LA PROVINCIA DI VICENZA PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA DI VICENZA;

  • L’ACCADEMIA OLIMPICA – ENTE MORALE con sede a Vicenza.

Art. 2 – SEDE

Il Centro ha sede in Vicenza – contrà Porta S. Croce n. 1/3/5 nel Palazzo “Brusarosco - Gallo - Zaccaria”, palazzo di proprietà del Comune di Vicenza, acquistato per essere adibito esclusivamente a sede del suddetto Centro e della raccolta di testi e stampe denominata “Biblioteca Internazionale La Vigna”, in conformità alle volontà del sig. Demetrio Zaccaria, che ha donato i mezzi finanziari per l’acquisto, con atto pubblico in data 12 dicembre 1981 n. 21396 di rep. 3 n. 7143 di racc. del Notaio Umberto Caprara di Vicenza, ivi registrato in data 18 dicembre 1981 al n. 7155 atti pubblici.

L’associazione svolge la propria attività nell'ambito della Regione Veneto.

Art. 3 – DURATA

Il Centro ha durata illimitata.

Art. 4 - SCOPO

Il Centro ha lo scopo di conservare, gestire ed incrementare la "Biblioteca Internazionale La Vigna" e di promuovere e agevolare studi, convegni, stages e qualsiasi iniziativa e attività idonea al progresso dell’agricoltura, alla conoscenza e diffusione della cultura e civiltà contadina, con particolare riferimento alla viticoltura ed alla enologia, e di favorire la maggiore conoscenza della "Biblioteca Internazionale La Vigna" e la sua migliore utilizzazione, nonché avviare iniziative di carattere promozionale nel settore vitivinicolo, il tutto in adempimento delle finalità del Centro.

Art. 5 - PATRIMONIO E MEZZI DI FINANZIAMENTO

Il patrimonio del Centro è costituito:

  • dal fondo di dotazione iniziale, quale risulta dall’atto costitutivo;

  • dai beni mobili e dai fondi lasciati dal sig. Demetrio Zaccaria con Testamento Olografo, pubblicato in data 15 dicembre 1993 con verbale n. 40226 di rep. e n. 10616 di racc. del Notaio Umberto Caprara di Vicenza;

  • dai contributi ordinari messi a disposizione dai soci che vengano patrimonializzati;

  • dai beni mobili e immobili che pervengano all’Associazione a qualunque titolo, quali acquisti, donazioni e lasciti;

  • dalle rendite dei beni costituenti il patrimonio che vengano destinate ad incremento dello stesso, nel rispetto delle volontà espresse dal sig. Demetrio Zaccaria nel testamento sopra citato;

  • dai contributi dello Stato e di altri Enti pubblici e privati destinati ad incremento di patrimonio;

  • da qualsiasi altro fondo comunque alimentato.

Il Centro provvede al conseguimento dei suoi scopi:

  1. con ogni provento o rendita non destinati ad aumento del patrimonio;

  2. con i proventi delle attività del Centro, derivanti in particolare dalle quote di iscrizione ai corsi di studio e dalla vendita di pubblicazioni del Centro;

  3. con l’utilizzo dei beni immobili e della "Biblioteca Internazionale La Vigna", di proprietà del Comune di Vicenza, a disposizione del Centro per volontà del sig. Demetrio Zaccaria, espressa nella donazione sopra richiamata.

Art. 6 - SOCI

I soci dell’Associazione si dividono in:

  1. Fondatori;

  2. Ordinari;

  3. Benemeriti.

I soci Fondatori sono coloro che sono intervenuti alla firma dell’atto costitutivo.

Possono essere ammessi al Centro, con delibera dell’Assemblea, Enti od Organismi pubblici e privati ed anche persone che si impegnino a contribuire in via continuativa al perseguimento delle finalità del Centro ed al suo finanziamento. I nuovi soci acquistano la qualifica di soci Ordinari, a meno che l'Assemblea, al momento dell'ammissione del socio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, non intenda attribuire la qualifica di socio Benemerito, in ragione di particolari meriti scientifici attinenti allo scopo del Centro o di particolari elargizioni per il potenziamento dell'attività dell'associazione.

Sono soci Ordinari l’Amministrazione Provinciale di Vicenza e la Regione del Veneto.

Art. 7 - DIRITTI, QUOTE ASSOCIATIVE ED OBBLIGHI DEI SOCI

Ciascun associato è tenuto a versare all'associazione la quota associativa, che verrà fissata di anno in anno dall’assemblea. In mancanza, si intenderà fissata nella misura determinata per l'anno precedente.

Detta quota dovrà essere versata nei tempi fissati dall'Assemblea medesima.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, nè in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, nè in caso di scioglimento dell'associazione, non sono trasmissibili, nè rivalutabili.

Ogni associato si impegna ad osservare e rispettare quanto disposto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti approvati dai competenti organi, nonchè, in genere, a contribuire, nell'interesse comune, al conseguimento delle finalità che il Centro si propone.

In particolare, l'associato assume nei confronti dell'Associazione l'obbligo di parteciparvi per un periodo di almeno 3 (tre) annidalla deliberazione di ammissione. Trascorso detto termine, l'associato avrà facoltà di esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 8 del presente statuto.

Tutti i Partecipanti, purché in regola con il versamento delle quote associative e capaci di agire, hanno diritto di voto nell’Assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali.

Si precisa che le eventuali erogazioni e/o contributi di cittadini, di Enti pubblici o privati ed Associazioni, eseguiti ai sensi dell'art. 5 delpresente Statuto, e costituenti le entrate del Centro, non determinano di per sé l'acquisto, in capo ai rispettivi soggetti erogatori, della qualità di socio del medesimo.

Art. 8 - ESCLUSIONE, MORTE E RECESSO

Può essere deliberata, per gravi motivi, dall'Assemblea dei soci, previa formale contestazione degli addebiti da effettuarsi all'interessato conlettera raccomandata, l'esclusione del socio con particolare riferimento alle seguenti ipotesi:

- perdita dei requisiti che ne avevano consentito l'ammissione;

- impossibilità sopravvenuta di concorrere al raggiungimento delle finalità dell'associazione;

- aver arrecato danno morale o materiale all'associazione;

-mancata corresponsione della quota associativa entro i termini stabiliti;

- violazione delle norme statutarie;

- interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;

- condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico;

- svolgimento di attività in contrasto con quella dell'Associazione. In questo ultimo caso l'Associazione potrà richiedere il risarcimento dei danni subiti.

L'esclusione comporta l'immediata cessazione del rapporto fra associato e associazione e va comunicata all'interessato.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

La qualità di socio si perde anche in caso di morte.

Il socio escluso e gli eredi di quello defunto non hanno diritto al rimborso della quota associativa, né sono esonerati dal versamento della quota relativa all’anno in corso.

E' consentita la possibilità da parte del socio di recedere, a condizione che ne avvisi per iscritto il Consiglio di Amministrazione.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima, altrimenti il socio sarà considerato tale anche per l'anno successivo con conseguente obbligo da parte dello stesso di versare la relativa quota associativa.

Art. 9 - ORGANI DEL CENTRO

Sono organi del Centro:

  1. amministrativi:

    • l’Assemblea,

    • il Consiglio di Amministrazione;

    • il Presidente ed il Vice Presidente;

  2. di gestione:

    • il Segretario Generale;

  3. di controllo:

    • il Collegio dei Revisori dei Conti;

  4. consultivi:

    • il Consiglio Scientifico.

Art. 10 - ASSEMBLEA

L’Assemblea del Centro è composta dai soci persone fisiche e dai legali rappresentanti pro-tempore dei soci persone giuridiche, qualunque sia il tempo della loro ammissione. E’ consentito il conferimento di delega per la partecipazione alle assemblee nei limiti di cui all’art. 2372 quinto comma C.C.

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria secondo quanto infra stabilito.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, almeno due volte l'anno, e precisamente entro il mese di aprile e di ottobre,per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Sarà inoltre convocata, quando occorra, per la nomina dei componenti degli organi del Centro.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, deve pure essere convocata ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, o su richiesta motivata presentata per iscritto da almeno due soci.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata, presso la sede sociale, mediante avviso scritto, firmato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, inviato, anche a mezzo fax o posta elettronica,a ciascuno dei componenti l'Associazione, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

In caso di urgenza sarà sufficiente un preavviso di 2 (due)giorni.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'elenco delle materie da trattare, il luogo, la data e l'ora della prima adunanza ed, eventualmente, della seconda adunanza, che non può avere luogo nello stesso giorno della prima e comunque non oltre dieci giorni dalla prima.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

L'Assemblea nomina un segretario.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11

Ogni socio capace di agire, purche' in regola con il pagamento della quota associativa, ha diritto di partecipare alle assemblee e ha diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti, con la presenza, in prima convocazione, di più della metà dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione, che siano anche soci, non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto, sia in prima che in seconda convocazione.

Le votazioni si fanno per appello nominale o per alzata di mano.

Art.12

Spetta all’Assemblea:

- in sede ordinaria:

  1. la nomina del Presidente del Centro, del Vice Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;

  2. la nomina del Segretario Generale del Centro;

  3. la nomina dei Revisori dei Conti,

  4. la nomina dei componenti del Consiglio Scientifico,

  5. l’approvazione, entro il mese di ottobre, del bilancio preventivo, unitamente al programma annuale di attività, nonché delle variazioni che debbano essere apportate al bilancio di previsione dell’anno in corso;

  6. l’approvazione, entro il mese di aprile, del conto consuntivo unitamente alla relazione dell’attività svolta nell’esercizio cui il conto si riferisce;

  7. l’approvazione del regolamento interno per l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi, nonché del regolamento organico del personale, concernente la dotazione numerica, lo stato giuridico ed il trattamento economico;

  8. l’ammissione al Centro di altri soci, ai sensi dell’art. 6;

  9. determinare l’ammontare annuale della quota associativa;

  10. revocare i membri degli organi sociali.

- in sede straordinaria:

  1. deliberare eventuali modifiche del presente statuto;

  2. deliberare l’eventuale scioglimento del Centro e nominare gli eventuali liquidatori;

  3. deliberare negli altri casi previsti dal presente statuto.

Art. 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente del Centro, dal Vice Presidente e da un numero massimo di altri tre membri, anche non soci, eletti dall'Assemblea ordinaria, che ne determina il numero.

Il numero dei Componenti il Consiglio di Amministrazione deve essere dispari.

La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere scelta fra persone designate direttamente dai Legali Rappresentanti degli stessi Enti pubblici.

Il Presidente del Centro presiede il Consiglio; il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario, anche al di fuori dei propri membri.

Art. 14 - RIUNIONI E DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazioneè convocato almeno ogni trimestre, nonchè ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando almeno tre dei suoi membri ne facciano richiesta.

Il Consiglio è convocato dal Presidente, a mezzo di avviso scritto personale, da inviarsi agli aventi dirittoalmeno cinque giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, telefax o posta elettronica da inviarsi almeno due giorni prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio viene convocato presso la sede sociale.

E' fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio, salvo assenza giustificata.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Alle sedute del Consiglio partecipano, salvo assenza giustificata, senza voto deliberativo, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

A tutte le sedute di quest’ultimo possono anche essere invitate persone estranee in qualità di tecnici esperti o consulenti, quando il loro parere sia ritenuto opportuno sugli argomenti in discussione.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, e, in assenza di entrambi, dal consigliere eletto a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del Consigliosono prese a maggioranza assoluta dei voti, in ragione di uno per ciascun membro; in caso di parità sarà prevalente il voto del Presidente.

Di ogni riunione del Consiglio verrà redatto il relativo verbale che sarà firmato dal Presidente e dal segretario della riunione.

Non sono ammesse deleghe per le riunioni del Consiglio.

 

Art. 15

Sono compiti del Consiglio di Amministrazione:

  1. provvedere all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

  2. predisporre il bilancio preventivo col programma annuale d’attività, ed il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

  3. adottare i provvedimenti relativi al personale del Centro;

  4. deliberare la costituzione in giudizio;

  5. provvedere all’amministrazione del Centro ed, in generale, a quanto necessario per la realizzazione dei programmi del Centro;

  6. fissare i compensi dovuti ai docenti dei Corsi, agli autori delle pubblicazioni, ai membri del Consiglio Scientifico e ai vari collaboratori per le prestazioni di competenza;

  7. ratificare o modificare i provvedimenti come infra adottati dal Presidente per motivi di urgenza;

  8. predisporre eventuali regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

  9. deliberare l’acquisto e l’alienazione di beni immobili e mobili;

  10. accettare eredità e legati;

  11. approvare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'associazione, proposti dal Presidente e dal Segretario;

  12. deliberare su ogni altro oggetto che non rientri, per legge o per statuto, nella competenza dell’Assemblea o degli altri Organi.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare, ad uno o più membri, speciali incarichi nella gestione del Centro e conferire procure speciali, fissando poteri e limiti nell’atto di delega.

Art. 16 - COMPITI DEL PRESIDENTE DEL CENTRO

Sono compiti del Presidente del Centro:

  1. rappresentare il Centro nei confronti dei terzi, in giudizio ed in sede amministrativa;

  2. convocare e presiedere le adunanze dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e firmare i verbali, unitamente al segretario;

  3. curare l’esecuzione dei provvedimenti degli organi deliberanti;

  4. firmare i mandati di pagamento e le riversali di incasso, congiuntamente al Segretario Generale del Centro;

  5. soprintendere al funzionamento del Centro;

  6. provvedere, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione e con la collaborazione del Segretario Generale, alla gestione oculata del patrimonio mobiliare nel rispetto delle volontà testamentarie del signor Demetrio Zaccaria;

  7. attivare eventuali collaborazioni volontarie di personale esterno.

In caso di urgenza, il Presidente adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, escluse quelle di cui alle lettere b), d), f), g), i), j), k) e l) dell’art. 15, riferendone quindi al Consiglio stesso nella prima riunione al fine di ottenere la ratifica.

In caso di assenza o di impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 17 - SEGRETARIO GENERALE DEL CENTRO

La gestione ordinaria del Centro è affidata ad un Segretario Generale, dal quale dipende il personale ed al quale compete l’organizzazione di tutte le attività del Centro.

La nomina del Segretario Generale spetta all’Assemblea.

Il Segretario Generale partecipa alle sedute dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di esprimere parere consultivo.

Il Segretario, unitamente al Presidente, provvede alla gestione del patrimonio mobiliare del Centro, ha funzioni di cassa, raccoglie i contributi associativi ed eventuali elargizioni di carattere economico, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio ed esercita tutte le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio. Ha la responsabilità della custodia della documentazione di tipo normativo e organizzativo delle attività dell’Associazione, nella quale rientrano, a titolo esemplificativo, lo statuto del Centro ed i verbali delle deliberazioni.

Art. 18 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati dall’Assemblea, anche tra persone non socie, purché di adeguata professionalità tecnica.

La carica di Revisore e' inconciliabile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori nomina nel suo seno il proprio Presidente.

I Revisori dei Conti provvedono al riscontro della gestione, effettuano verifiche della cassa e dei valori di pertinenza del Centro, esaminano i bilanci, redigono in merito le relazioni per l’Assemblea, accertano la regolare tenuta della contabilità sociale. A tal fine possono potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

I Revisori dei Conti assistono, salvo assenza giustificata e senza voto deliberativo, alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Delle riunioni del Collegio si redigerà verbale su apposito libro, sottoscritto dai presenti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è tenuto ad informare i componenti del Consiglio di eventuali incongruenze contabili riscontrate. In questa eventualità il Consiglio si deve riunire alla presenza dei Revisori per fornire le motivazioni del caso e, qualora non si determinasse chiarezza di tipo amministrativo, il Presidente deve convocare l’Assemblea in seduta straordinaria.

Art. 19 - DURATA DELLE CARICHE

Le cariche di Presidente, di Vice Presidente, di componente del Consiglio di Amministrazione, di Segretario dello stesso e di Revisore dei Conti hanno durata quinquennale e sono rinnovabili. Gli Amministratori, il Segretario Generale ed i Revisori dei Conti restano in carica fino all’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

I componenti dei singoli organi possono cessare dall’incarico per scadenza del termine di mandato, per rinuncia volontaria, per revoca deliberata dall’Assemblea in sede ordinaria, per morte.

Se durante gli esercizi di carica la minoranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione dovesse venir meno, per una delle cause sopra indicate, lo stesso Consiglio, alla prima riunione, provvede alla loro sostituzione. In tal caso, la nomina deve essere ratificata alla prima Assemblea successiva. I consiglieri così nominati, sempre che vi sia stata la convalida, restano in carica sino alla scadenza dei sostituiti, che coincide con quella dell’organo amministrativo.

In caso di venir meno della maggioranza dei membri eletti, o nel caso in cui le cause di cessazione dall’incarico riguardino il Presidente, verrà a cessare l’intero Consiglio e l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio sarà convocata d’urgenza dagli altri amministratori.

Se le cause di cessazione dall’incarico riguardino il Segretario Generale, alla sua sostituzione potrà provvedere il Presidente del Centro, salva ratifica alla prima Assemblea.

Se le cause riguardino i Revisori dei Conti si richiama la disciplina contenuta nell’art. 2401 C.C..

Tutte le cariche sono gratuite.

E’ possibile il solo pagamento di eventuali rimborsi spese tranne che per i Revisori dei conti supplenti ai quali non spetta alcun emolumento né alcun rimborso spese.

Art. 20 - CONSIGLIO SCIENTIFICO

Il Consiglio Scientifico è un organo di consulenza, composto di studiosi e docenti di chiara fama, italiani e stranieri, nominati dall’Assemblea.

I componenti del Consiglio Scientifico durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Il Consiglio Scientifico, nella prima adunanza successiva alla nomina, elegge il proprio Presidente.

Il Consiglio Scientifico si riunisce almeno una volta all’anno presso la sede del Centro, con la partecipazione del Consiglio di Amministrazione e con l’assistenza del Segretario Generale, per avanzare proposte sulla formazione dei programmi culturali del Centro, sulla designazione dei docenti da invitare ai corsi, sulla scelta degli autori per le pubblicazioni del Centro, nonché per fornire pareri su ogni altra iniziativa culturale sulla quale il Centro ritenga opportuno interpellarlo. Per consentire l’intervento dei soggetti sopra indicati, il Presidente del Consiglio Scientifico provvederà ad inviare avviso scritto personale a ciascuno degli aventi diritto, almeno 5 (cinque) giorni prima dell’adunanza.

Art. 21

Il Presidente del Consiglio Scientifico:

  1. rappresenta il Consiglio stesso nei rapporti con gli altri organi del Centro;

  2. partecipa alle sedute dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, con voto consultivo;

  3. sovrintende allo svolgimento delle attività scientifiche del Centro.

ART. 22 ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO

L'esercizio sociale dell'Associazione si chiude entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio, devono essere compilati il bilancio della gestione dell'anno precedente e il relativo rendicontoa cura e responsabilità del Consiglio di Amministrazione, che dovrà sottoporli al Collegio dei Revisori dei Contialmeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'approvazione dell'Assemblea, da tenersi entro il mese di aprile di ogni anno.

ART. 23 – UTILI

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonchè di fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

ART. 24 – SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria procederà alla nomina di uno o più liquidatori, che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'Assemblea, ciascun membro del Consiglio di Amministrazione potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

In caso di scioglimento del Centro, a qualsiasi causa dovuto, esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo del Centro dovrà essere devoluto ad Associazioni od Enti che perseguano fini analoghi, tenendo presenti le volontà espresse dal signor Demetrio Zaccaria, negli atti sopra citati.

ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla disciplina del Codice Civile in materia di Associazioni ed ad ogni specifica norma di legge emanata o emananda in materia.

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